Accesso Civico

 

ACCESSO CIVICO

L’accesso civico è un diritto introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, come modificato dal D.Lgs. n.97/2016. Si distingue in:

  • Accesso civico semplice che consente a chiunque – senza indicare motivazioni – il diritto di richiedere all’ente documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
  • Accesso civico generalizzato che consente a chiunque – senza indicare motivazioni – il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013.

Le richieste di accesso civico possono essere inoltrate via mail al Responsabile per la Trasparenza trasparenza@fondazionecaboto.it

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere, inviando una mail al titolare del potere sostitutivo, che verificata la sussistenza dell’obbligo, provvede, entro 30 giorni, alla pubblicazione del documento/informazione richiesto e lo trasmette al richiedente.